Art. 11
Registri del trasformatore
In vigore dal 29 giu 2006
Registri del trasformatore
L’autorità competente dello Stato membro specifica i registri che il trasformatore deve tenere e la frequenza delle registrazioni, che deve essere almeno mensile.
Tali registri, che sono conservati dal trasformatore per non meno di tre anni successivi all’anno in corso, riportano almeno le seguenti informazioni:
a)
i quantitativi di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate;
b)
i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti;
c)
le perdite inerenti alla lavorazione;
d)
i quantitativi distrutti con relativa giustificazione;
e)
le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:967:oj#art-11