Art. 11

Registri del trasformatore

In vigore dal 29 giu 2006
Registri del trasformatore L’autorità competente dello Stato membro specifica i registri che il trasformatore deve tenere e la frequenza delle registrazioni, che deve essere almeno mensile. Tali registri, che sono conservati dal trasformatore per non meno di tre anni successivi all’anno in corso, riportano almeno le seguenti informazioni: a) i quantitativi di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate; b) i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti; c) le perdite inerenti alla lavorazione; d) i quantitativi distrutti con relativa giustificazione; e) le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore.
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