Art. 9

Obblighi del trasformatore

In vigore dal 29 giu 2006
Obblighi del trasformatore 1.   All’atto della fornitura il trasformatore trasmette al fabbricante una bolletta di consegna delle materie prime industriali, ai sensi del contratto di fornitura di cui all’, attestante i quantitativi consegnati. 2.   Prima della fine del quinto mese successivo a ciascuna fornitura il trasformatore comprova, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver utilizzato le materie prime industriali per la fabbricazione dei prodotti conformemente al riconoscimento di cui all’ e al contratto di fornitura di cui all’. La prova comprende segnatamente l’inserimento informatizzato nei registri, nel corso o al termine del processo di fabbricazione, dei quantitativi di prodotti interessati. 3.   Qualora il trasformatore non abbia apportato la prova di cui al paragrafo 2, paga un importo di 5 EUR per tonnellata della fornitura interessata e per giorno di ritardo a partire dalla fine del quinto mese successivo alla fornitura. 4.   Qualora il trasformatore non abbia apportato la prova di cui al paragrafo 2 entro la fine del settimo mese successivo a ciascuna fornitura, il quantitativo interessato è considerato dichiarato per eccesso ai fini dell’applicazione dell’. Il riconoscimento del trasformatore è revocato per un periodo compreso fra tre e sei mesi in funzione della gravità.
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