Art. 8
Fornitura delle materie prime
In vigore dal 29 giu 2006
Fornitura delle materie prime
Sulla base delle bollette di consegna di cui all’, paragrafo 1, il fabbricante comunica mensilmente all’autorità competente dello Stato membro che l’ha riconosciuto i quantitativi di materie prime fornite il mese precedente per ogni contratto, segnalando, ove necessario, i quantitativi forniti a norma dell’, paragrafo 1 o 3.
I quantitativi di cui al primo comma sono considerati forniti a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).
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