Art. 8

Fornitura delle materie prime

In vigore dal 29 giu 2006
Fornitura delle materie prime Sulla base delle bollette di consegna di cui all’, paragrafo 1, il fabbricante comunica mensilmente all’autorità competente dello Stato membro che l’ha riconosciuto i quantitativi di materie prime fornite il mese precedente per ogni contratto, segnalando, ove necessario, i quantitativi forniti a norma dell’, paragrafo 1 o 3. I quantitativi di cui al primo comma sono considerati forniti a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:967:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo