Art. 4

Eccedenza soggetta a prelievo

In vigore dal 29 giu 2006
Eccedenza soggetta a prelievo 1.   Il prelievo è addebitato al fabbricante sull’eccedenza prodotta al di fuori della propria quota di produzione per una determinata campagna di commercializzazione. Il prelievo non è tuttavia percepito sui quantitativi indicati al paragrafo 1 che sono stati: a) forniti a un trasformatore anteriormente al 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva per essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti indicati nell’allegato; b) riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 318/2006 e, nel caso dello zucchero, immagazzinati dal fabbricante fino all’ultimo giorno della campagna di commercializzazione interessata; c) forniti anteriormente al 31 dicembre della campagna successiva nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche previsto al titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006; d) esportati anteriormente al 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva con un titolo di esportazione; e) distrutti o avariati, senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall’organismo competente dello Stato membro interessato. 2.   Ciascun fabbricante di zucchero comunica all’organismo competente dello Stato membro che l’ha riconosciuto, anteriormente al 1o febbraio della campagna di commercializzazione interessata, il quantitativo di zucchero prodotto in eccesso rispetto alla propria quota. Esso comunica inoltre, se del caso, entro la fine di ciascuno dei mesi successivi, gli adeguamenti della produzione effettuati nel corso del mese precedente della campagna di cui trattasi. 3.   Entro il 30 giugno gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i quantitativi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il totale delle eccedenze e i prelievi percepiti per la campagna di commercializzazione precedente. 4.   Qualora, in caso di forza maggiore, le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), non possano essere effettuate nei tempi previsti, l’organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina eccedenti sono stati prodotti adotta le misure necessarie in funzione delle circostanze invocate dall’interessato.
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