Art. 3
Importo
In vigore dal 29 giu 2006
Importo
1. Il prelievo di cui all’ del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato a 500 EUR per tonnellata.
2. Anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione durante la quale è stata prodotta l’eccedenza lo Stato membro comunica ai fabbricanti il prelievo totale da pagare. Tale prelievo è versato dai fabbricanti anteriormente al 1o giugno dello stesso anno.
3. Il quantitativo per il quale il prelievo è stato pagato è considerato smerciato sul mercato comunitario.
Storico versioni
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