Art. 3

Importo

In vigore dal 29 giu 2006
Importo 1.   Il prelievo di cui all’ del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato a 500 EUR per tonnellata. 2.   Anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione durante la quale è stata prodotta l’eccedenza lo Stato membro comunica ai fabbricanti il prelievo totale da pagare. Tale prelievo è versato dai fabbricanti anteriormente al 1o giugno dello stesso anno. 3.   Il quantitativo per il quale il prelievo è stato pagato è considerato smerciato sul mercato comunitario.
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Importo (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/967) — Testo vigente | Portale Normativo