Art. 5

Riconoscimenti

In vigore dal 29 giu 2006
Riconoscimenti 1.   A richiesta, le autorità competenti degli Stati membri riconoscono le imprese che dispongono della capacità di utilizzare la materia prima industriale per la fabbricazione di uno dei prodotti elencati nell’allegato e che, in particolare, si impegnano a: a) tenere i registri conformemente all’; b) fornire su richiesta delle suddette autorità qualsiasi informazione o documento giustificativo relativi alla gestione e al controllo dell’origine e dell’utilizzazione delle materie prime interessate; c) consentire alle suddette autorità di svolgere adeguati controlli amministrativi e fisici. 2.   La richiesta di riconoscimento riporta la capacità di produzione e i coefficienti tecnici di trasformazione della materia prima e descrive precisamente il prodotto da fabbricare. I dati sono ripartiti per sito industriale. Le autorità competenti degli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per assicurarsi della plausibilità dei coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime. I coefficienti sono stabiliti sulla base di test realizzati nell’impresa del trasformatore. Qualora manchi una stima dei coefficienti specifici per l’impresa, la verifica si basa su quelli stabiliti nella normativa comunitaria o, in assenza di questi, sui coefficienti generalmente accettati dall’industria di trasformazione interessata. 3.   Il riconoscimento è concesso per l’elaborazione di uno o più prodotti specifici. Esso viene revocato qualora una delle condizioni indicate al paragrafo 1 non sia più soddisfatta. La revoca può aver luogo durante la campagna e non ha effetto retroattivo.
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