Art. 7

Equivalenza

In vigore dal 29 giu 2006
Equivalenza 1.   Dall’inizio di ciascuna campagna di commercializzazione fino al raggiungimento della propria quota di produzione il fabbricante può sostituire, nei contratti di fornitura di cui all’, la materia prima industriale con una materia prima che ha prodotto entro quota. 2.   Su richiesta del fabbricante interessato, la materia prima entro quota fornita a norma del paragrafo 1 è contabilizzata come materia prima industriale, fornita a un trasformatore, secondo quanto previsto all’, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la stessa campagna di commercializzazione. 3.   Su richiesta degli interessati, le autorità competenti degli Stati membri possono consentire che un quantitativo di zucchero prodotto nella Comunità da un altro fabbricante possa essere fornito in sostituzione di zucchero industriale. In tal caso lo zucchero consegnato è contabilizzato come materia prima industriale, fornita a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la stessa campagna di commercializzazione. Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e le verifiche a posteriori delle operazioni.
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Equivalenza (Art. 7 Regolamento (UE) 2006/967) — Testo vigente | Portale Normativo