Art. 16

Riporto di isoglucosio

In vigore dal 29 giu 2006
Riporto di isoglucosio Il fabbricante di isoglucosio che decide di effettuare un riporto in una determinata campagna di commercializzazione comunica tale decisione alle autorità competenti dello Stato membro che lo ha riconosciuto anteriormente al 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva.
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Riporto di isoglucosio (Art. 16 Regolamento (UE) 2006/967) — Testo vigente | Portale Normativo