Art. 18
Regioni ultraperiferiche
In vigore dal 29 giu 2006
Regioni ultraperiferiche
1. Le materie prime eccedenti utilizzate ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche a norma dell’, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 e nei limiti quantitativi stabiliti dai programmi di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, formano oggetto di un contratto di vendita diretta tra il fabbricante che le ha prodotte e un operatore iscritto in uno dei registri di cui all’ del regolamento (CE) n. 793/2006.
2. Il contratto di cui al paragrafo 1 prevede segnatamente la trasmissione fra le parti:
a)
di una dichiarazione del fabbricante attestante il quantitativo di materie prime eccedenti fornito a norma del contratto; e
b)
di una dichiarazione dell’operatore interessato attestante la fornitura del quantitativo in questione in virtù del regime speciale di approvvigionamento.
Per le materie prime eccedenti la domanda di titolo di aiuto di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 793/2006 è corredata dell’attestato del fabbricante di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Il titolo di aiuto reca alla casella 20 la dicitura «zucchero C: senza aiuto», indicata all’allegato I, parte F, del regolamento (CE) n. 793/2006.
Le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo di aiuto ne trasmettono una copia alle autorità competenti dello Stato membro in cui il fabbricante è stato riconosciuto.
I quantitativi di materie prime per i quali il fabbricante presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera b), e per i quali lo Stato membro interessato dispone di copie dei titoli di aiuto sono considerati forniti in virtù del regime speciale di approvvigionamento a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:967:oj#art-18