Art. 20

Tasso di cambio

In vigore dal 29 giu 2006
Tasso di cambio Negli Stati membri che non hanno adottato l’euro il tasso di cambio da utilizzare è quello applicabile: a) per il prelievo di cui all’: il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stata prodotta l’eccedenza; b) per gli importi da versare di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1: il primo giorno del mese in cui sono dovuti.
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