Art. 20
Tasso di cambio
In vigore dal 29 giu 2006
Tasso di cambio
Negli Stati membri che non hanno adottato l’euro il tasso di cambio da utilizzare è quello applicabile:
a)
per il prelievo di cui all’: il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stata prodotta l’eccedenza;
b)
per gli importi da versare di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1: il primo giorno del mese in cui sono dovuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:967:oj#art-20