Art. 21

Controlli e misure nazionali di applicazione

In vigore dal 29 giu 2006
Controlli e misure nazionali di applicazione 1.   Lo Stato membro procede a controlli fisici su almeno il 5 %: a) dei quantitativi di zucchero riportati di cui all’; b) dei quantitativi di materie prime forniti nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche di cui all’; c) delle dichiarazioni di esportazione di cui all’, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2090/2002. 2.   Entro il 30 marzo successivo alla campagna di commercializzazione interessata lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione annuale sui controlli effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell’, specificando per ciascuno di essi le carenze significative e non significative constatate nonché i provvedimenti presi e le sanzioni irrogate. 3.   Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria ai fini della corretta applicazione del presente regolamento e possono irrogare le opportune sanzioni nazionali agli operatori interessati dalla procedura. 4.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l’efficacia dei controlli e permettere di verificare l’autenticità dei documenti presentati e l’esattezza dei dati che si scambiano.
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Controlli e misure nazionali di applicazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2006/967) — Testo vigente | Portale Normativo