Art. 21
Controlli e misure nazionali di applicazione
In vigore dal 29 giu 2006
Controlli e misure nazionali di applicazione
1. Lo Stato membro procede a controlli fisici su almeno il 5 %:
a)
dei quantitativi di zucchero riportati di cui all’;
b)
dei quantitativi di materie prime forniti nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche di cui all’;
c)
delle dichiarazioni di esportazione di cui all’, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2090/2002.
2. Entro il 30 marzo successivo alla campagna di commercializzazione interessata lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione annuale sui controlli effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell’, specificando per ciascuno di essi le carenze significative e non significative constatate nonché i provvedimenti presi e le sanzioni irrogate.
3. Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria ai fini della corretta applicazione del presente regolamento e possono irrogare le opportune sanzioni nazionali agli operatori interessati dalla procedura.
4. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l’efficacia dei controlli e permettere di verificare l’autenticità dei documenti presentati e l’esattezza dei dati che si scambiano.
Storico versioni
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