Art. 19

Esportazione

In vigore dal 29 giu 2006
Esportazione 1.   I titoli di esportazione di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), sono rilasciati entro i limiti quantitativi all’esportazione senza restituzione fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. 2.   I quantitativi eccedenti sono considerati esportati a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), se: a) il prodotto è stato esportato senza restituzione come zucchero bianco, isoglucosio come tale o sciroppo di inulina come tale; b) la dichiarazione di esportazione di cui trattasi è stata accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nella quale la materia prima eccedente è stata prodotta; c) il fabbricante ha presentato all’organismo competente dello Stato membro, anteriormente al 1o aprile successivo alla campagna di commercializzazione nella quale l’eccedenza è stata prodotta: i) il titolo di esportazione che gli è stato rilasciato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 318/2006; ii) i documenti di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, necessari per lo svincolo della cauzione; iii) una dichiarazione attestante che i quantitativi esportati sono contabilizzati come eccedenze a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del presente regolamento.
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