Art. 19
Esportazione
In vigore dal 29 giu 2006
Esportazione
1. I titoli di esportazione di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), sono rilasciati entro i limiti quantitativi all’esportazione senza restituzione fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. I quantitativi eccedenti sono considerati esportati a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), se:
a)
il prodotto è stato esportato senza restituzione come zucchero bianco, isoglucosio come tale o sciroppo di inulina come tale;
b)
la dichiarazione di esportazione di cui trattasi è stata accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nella quale la materia prima eccedente è stata prodotta;
c)
il fabbricante ha presentato all’organismo competente dello Stato membro, anteriormente al 1o aprile successivo alla campagna di commercializzazione nella quale l’eccedenza è stata prodotta:
i)
il titolo di esportazione che gli è stato rilasciato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 318/2006;
ii)
i documenti di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, necessari per lo svincolo della cauzione;
iii)
una dichiarazione attestante che i quantitativi esportati sono contabilizzati come eccedenze a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del presente regolamento.
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