Art. 20 · Tasso di cambio

Art. 20

Tasso di cambio

In vigore dal 29 giu 2006
Tasso di cambio Negli Stati membri che non hanno adottato l’euro il tasso di cambio da utilizzare è quello applicabile: a) per il prelievo di cui all’: il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stata prodotta l’eccedenza; b) per gli importi da versare di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1: il primo giorno del mese in cui sono dovuti.
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