Art. 1

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2008
Definizioni Ai fini della presente decisione: a) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro che ha adottato l’euro; b) per «futura BCN dell’Eurosistema» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro che non ha adottato l'euro ma ha rispettato le condizioni stabilite per l'adozione dell'euro e in relazione alla quale è stata presa una decisione sulla abrogazione della deroga (ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato); c) per «elementi di sicurezza dell’euro» si intende la prima serie delle banconote in euro e le loro componenti, i relativi altri materiali e informazioni che necessitano protezione, la cui perdita, furto, o divulgazione potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro o concorrere alla produzione contraffatta di banconote in euro o delle loro componenti; d) per «norme di sicurezza» si intendono le norme sostanziali relative all’acquisizione degli elementi di sicurezza dell’euro e di qualsiasi altra attività di sicurezza dell’euro, come stabilite periodicamente dalla BCE con distinte norme; e) per «acquirente» si intende una società, organizzazione, o banca centrale nazionale che è coinvolta in qualche modo nella contrattazione in qualità di acquirente per la produzione, elaborazione, o custodia degli elementi di sicurezza dell’euro; f) per «luogo di fabbricazione» si intende qualunque luogo utilizzato dal fabbricante, o che esso desideri utilizzare, per la produzione, elaborazione (inclusa la distruzione) o il deposito degli elementi di sicurezza dell’euro, che precedono il loro trasporto all’acquirente o, se applicabile, ad uno stabilimento per distruzioni speciali; g) per «attività di sicurezza dell’euro» si intende ciascuna delle seguenti: produzione, elaborazione (inclusa la distruzione), custodia o trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro; h) per «fabbricante» si intende qualunque soggetto che sia, o desideri essere, coinvolto in un’attività di sicurezza dell’euro, esclusi i soggetti che sono solo, o solo desiderino essere, coinvolti nel trasporto o distruzione degli elementi di sicurezza dell’euro; e per «fabbricante accreditato» un fabbricante cui è stato concesso un accreditamento di sicurezza pieno; i) per «accreditamento di sicurezza pieno» si intende lo stato, lo scopo stabilito nell’ concesso dalla BCE ad un fabbricante per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro; j) per «mancato rispetto» si intende l’ipotesi in cui una delle seguenti situazioni non rispetti le parti pertinenti delle norme di sicurezza: i) gli accordi di sicurezza stabiliti da un fabbricante conformemente alla presente decisione, ii) le azioni intraprese da un fabbricante accreditato che conduce attività di sicurezza dell’euro; o iii) azioni intraprese da un fabbricante con accreditamento di sicurezza temporaneo che si prepara ad intraprendere attività di sicurezza dell’euro; k) per «ispezione di sicurezza» si intende un’ispezione di un’attività di sicurezza dell’euro ai fini di valutare se gli accordi di sicurezza presso un luogo di fabbricazione rispettino le norme di sicurezza; e l) per «accreditamento di sicurezza temporaneo» si intende lo stato, lo scopo stabilito nell’ concesso dalla BCE ad un fabbricante che conferma la sua potenziale preparazione ad intraprendere un’attività di sicurezza dell’euro per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2008/3) — Testo vigente | Portale Normativo