Art. 3

Definizioni

In vigore dal 25 mag 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «pneumatici di classe C1», «pneumatici di classe C2» e «pneumatici di classe C3»: pneumatici appartenenti alla rispettive classi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009; 2) «pneumatici ricostruiti»: pneumatici usati che sono ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo; 3) «pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T»: un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati; 4) «pneumatico fuoristrada professionale»: un pneumatico per uso speciale impiegato principalmente in condizioni estreme di fuoristrada; 5) «etichetta dei pneumatici»: la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, anche in forma autoadesiva, che comprende i simboli necessari a informare gli utenti finali in merito alle prestazioni di un pneumatico o di un lotto di pneumatici in relazione ai parametri di cui all’allegato I; 6) «punto di vendita»: un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita, comprese le sale d’esposizione di autovetture dove i pneumatici non montati sui veicoli sono offerti in vendita agli utenti finali; 7) «materiale tecnico-promozionale»: la documentazione cartacea o elettronica prodotta da un fornitore per integrare il materiale pubblicitario con le informazioni di cui all’allegato IV; 8) «scheda informativa del prodotto»: il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all’allegato III, in forma cartacea o elettronica; 9) «documentazione tecnica»: la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato di valutare la precisione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa, comprese le informazioni di cui al punto 2 dell’allegato VII; 10) «banca dati dei prodotti»: la banca dati dei prodotti istituita a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1369; 11) «vendita a distanza»: l’offerta a fini di vendita, noleggio o noleggio con opzione d’acquisto per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o con qualsiasi altro metodo implicante che i potenziali utenti finali non possano prendere visione del pneumatico offerto; 12) «fabbricante»: un fabbricante quale definito all’, punto 8, del regolamento (UE) 2019/1020; 13) «importatore»: un importatore quale definito all’, punto 9, del regolamento (UE) 2019/1020; 14) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto del fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento; 15) «fornitore»: il fabbricante stabilito nell’Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell’Unione, oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione; 16) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; 17) «messa a disposizione sul mercato»: messa a disposizione sul mercato quale definita all’, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1020; 18) «immissione sul mercato»: immissione sul mercato quale definita all’, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1020; 19) «utente finale»: un consumatore, un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali che acquista o si suppone che acquisti un pneumatico; 20) «parametro»: una caratteristica del pneumatico che ha un impatto significativo sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l’uso del pneumatico, quali l’abrasione del pneumatico, il chilometraggio del pneumatico, la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento e l’aderenza su neve o ghiaccio; 21) «tipo di pneumatico»: una versione del pneumatico per la quale le caratteristiche tecniche che figurano sull’etichetta dei pneumatici, la scheda informativa del prodotto nonché l’identificativo del tipo di pneumatico sono identici per tutte le unità di quella versione; 22) «tolleranza nella verifica»: la deviazione massima ammissibile tra i risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato e i valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio; 23) «identificativo del tipo di pneumatico»: un codice, solitamente alfanumerico, che distingue un tipo specifico di pneumatico da altri tipi di pneumatico che hanno stessa denominazione commerciale o stesso marchio del fornitore; 24) «tipo di pneumatico equivalente»: un tipo di pneumatico che è immesso sul mercato dal medesimo fornitore di un altro tipo di pneumatico con un diverso identificativo del tipo di pneumatico e che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini dell’etichetta dei pneumatici e la stessa scheda informativa del prodotto.
Storico versioni

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