Art. 12

Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione

In vigore dal 25 mag 2020
Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione 1.   Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai pneumatici oggetto del presente regolamento e dei relativi atti delegati adottati a norma dello stesso. 2.   La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all’etichettatura dei pneumatici tra le autorità degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei pneumatici che entrano nel mercato dell’Unione e tra tali autorità e la Commissione, in particolare mediante un più stretto coinvolgimento del gruppo di cooperazione amministrativa per l’etichettatura dei pneumatici. 3.   Le strategie nazionali di vigilanza del mercato degli Stati membri stabilite ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2019/1020 prevedono azioni volte a garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento. 4.   Le autorità di vigilanza del mercato possono rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti nei casi di mancato rispetto da parte del fornitore del presente regolamento o dei pertinenti atti delegati adottati a norma dello stesso.
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