Art. 13

Atti delegati

In vigore dal 25 mag 2020
Atti delegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’ per modificare: a) l’allegato II per quanto riguarda il contenuto e il formato dell’etichetta dei pneumatici; b) le parti D ed E dell’allegato I e gli allegati II, III, IV, V, VI e VII adeguando al progresso tecnologico i valori, i metodi di calcolo e i requisiti ivi contenuti. 2.   Entro il 26 giugno 2022, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell’ al fine di integrare il presente regolamento introducendo negli allegati nuovi requisiti d’informazione per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo adeguato. 3.   Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di includere parametri o requisiti d’informazione per l’abrasione e il chilometraggio, non appena siano disponibili metodi affidabili, accurati e riproducibili per provare e misurare l’abrasione e il chilometraggio per uso da parte di enti di normazione europei o internazionali, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto approfondita; e b) la Commissione ha proceduto a un’adeguata consultazione dei pertinenti portatori di interesse. 4.   Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a prova il contenuto e il formato delle etichette dei pneumatici presentandoli a gruppi rappresentativi di clienti dell’Unione per accertare che le etichette dei pneumatici siano comprese correttamente e pubblica i relativi risultati.
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