Art. 5

Obblighi dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti

In vigore dal 25 mag 2020
Obblighi dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti 1.   A decorrere dal 1o maggio 2021, prima dell’immissione sul mercato di un pneumatico prodotto dopo tale data, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato VII. 2.   Per i pneumatici prodotti nel periodo tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021, il fornitore inserisce le informazioni di cui all’allegato VII nella banca dati dei prodotti entro il 30 novembre 2021. 3.   Per i pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020, il fornitore può inserire le informazioni di cui all’allegato VII nella banca dati dei prodotti. 4.   Fino all’inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di un’autorità di vigilanza del mercato. 5.   Qualora le autorità di omologazione o le autorità di vigilanza del mercato abbiano bisogno di informazioni diverse da quelle di cui all’allegato VII per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, il fornitore fornisce loro tali informazioni su richiesta. 6.   Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell’etichetta dei pneumatici o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati dei prodotti quando ha smesso di immettere sul mercato le unità di un determinato tipo di pneumatico. 7.   Dopo che l’ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità per un periodo di cinque anni.
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