Art. 4
Obblighi dei fornitori di pneumatici
In vigore dal 25 mag 2020
Obblighi dei fornitori di pneumatici
1. I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, i pneumatici di classe C2 e i pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati a titolo gratuito:
a)
per ciascun singolo pneumatico, di un’etichetta dei pneumatici, in forma di autoadesivo, che è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto; oppure
b)
per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, in forma cartacea, di un’etichetta dei pneumatici, che è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto.
2. Per i pneumatici venduti od offerti in vendita mediante vendita a distanza, i fornitori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia esposta vicino all’indicazione del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile, anche in forma cartacea su richiesta dell’utente finale. Le dimensioni dell’etichetta dei pneumatici sono tali da renderla chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni indicate al punto 2.1 dell’allegato II.
Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, i fornitori possono rendere l’etichetta dei pneumatici per un tipo specifico di pneumatico disponibile in una visualizzazione annidata.
3. I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico riportino l’etichetta del pneumatico. Se i messaggi pubblicitari riportano il prezzo di tale tipo di pneumatico, l’etichetta dei pneumatici è esposta vicino all’indicazione del prezzo.
Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari visivi su internet, i fornitori possono rendere l’etichetta dei pneumatici disponibile in una visualizzazione annidata.
4. I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a un tipo specifico di pneumatico esponga l’etichetta di tale tipo di pneumatici e comprenda le informazioni di cui all’allegato IV.
5. I fornitori forniscono a un’autorità nazionale competente quale definita all’, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, i valori usati per determinare le relative classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni che il fornitore dichiara nell’etichetta dei pneumatici dei tipi di pneumatici, conformemente all’allegato I del presente regolamento, nonché l’etichetta dei pneumatici che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento. Tali informazioni sono presentate all’autorità nazionale competente sulla base dell’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, prima dell’immissione sul mercato dei tipi di pneumatici in questione, in modo che l’autorità possa verificare la precisione dell’etichetta dei pneumatici.
6. I fornitori garantiscono la precisione delle etichette dei pneumatici e delle schede informative del prodotto da essi fornite.
7. I fornitori possono mettere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità degli Stati membri diverse dalle autorità indicate al paragrafo 5 o dei pertinenti organismi nazionali accreditati su richiesta.
8. I fornitori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza del presente regolamento di cui sono responsabili.
9. I fornitori non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano conformi al presente regolamento e che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri di cui all’allegato I.
10. I fornitori non forniscono né espongono etichette che imitano l’etichetta dei pneumatici prevista a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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