Definizione data dalla norma indicata.
la deviazione massima ammissibile tra i risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato e i valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio
Fonte: reg-2020-05-25-740 — art. 3 →