Art. 3
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2024
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«imballaggio»: articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:
a)
articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
b)
componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;
c)
elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;
d)
articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»;
e)
articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;
f)
bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l’uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
g)
unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
2)
«rifiuto»: il rifiuto come definito all’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; gli imballaggi riutilizzabili conferiti al ricondizionamento non sono considerati rifiuti;
3)
«imballaggio da asporto»: imballaggio di servizio riempito presso punti di vendita assistiti con bevande o alimenti pronti, che vengono imballati per il trasporto e il consumo immediato in un altro luogo senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione e che sono generalmente consumati dall’imballaggio;
4)
«imballaggio per produzione primaria»: articoli progettati e destinati ad essere utilizzati come imballaggi per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione primaria quale definita nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (54);
5)
«imballaggio per la vendita»: l’imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un’unità di vendita per l’utilizzatore finale nel punto di vendita;
6)
«imballaggio multiplo»: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all’utilizzatore finale o che l’imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
7)
«imballaggio per il trasporto»: l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
8)
«imballaggio per il commercio elettronico»: l’imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all’utilizzatore finale nell’ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza;
9)
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
10)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione;
11)
«messa a disposizione sul territorio dello Stato membro»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul territorio dello Stato membro nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
12)
«operatore economico»: il fabbricante, il fornitore, l’importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica;
13)
«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:
a)
fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
b)
se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio;
14)
«contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all’, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (55);
15)
«produttore»: il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:
a)
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
b)
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure
c)
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure
d)
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure
e)
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale, a meno che un’altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d);
16)
«fornitore»: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante;
17)
«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo;
18)
«distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato;
19)
«rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire in suo nome e per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;
20)
«rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore»: la persona fisica o giuridica, stabilita in uno Stato membro in cui il produttore mette a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati sul mercato dello Stato membro, o in cui disimballa i prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale, diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui il produttore è stabilito, che è designata dal produttore a norma dell’articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per l’adempimento degli obblighi del medesimo produttore a norma del capo VIII del presente regolamento;
21)
«distributore finale»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;
22)
«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale;
23)
«utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto;
24)
«imballaggio composito»: l’unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono pertanto un’unità individuale integrale, a meno che uno dei materiali non costituisca una parte insignificante dell’unità di imballaggio e in nessun caso più del 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio, escluse le etichette, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi e le laccature. Tale disposizione non pregiudica la direttiva (UE) 2019/904;
25)
«rifiuto di imballaggio»: l’imballaggio o materiale di imballaggio che è un rifiuto, ad eccezione dei residui della produzione;
26)
«prevenzione dei rifiuti di imballaggio»: misure adottate prima che un imballaggio o materiale di imballaggio diventino un rifiuto di imballaggio, che riducono la quantità di rifiuti di imballaggio, riducendo o evitando l’uso di imballaggi per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti, comprese misure riguardanti il riutilizzo dell’imballaggio e misure per estendere il ciclo di vita dell’imballaggio prima che diventi un rifiuto;
27)
«riutilizzo»: l’operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati più volte per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti;
28)
«imballaggio monouso»: l’imballaggio che non è un imballaggio riutilizzabile;
29)
«rotazione»: il ciclo compiuto dagli imballaggi riutilizzabili da quando sono immessi sul mercato insieme al prodotto che sono adibiti a contenere e proteggere e di cui agevolano la manipolazione e la consegna e consentono la presentazione, a quando sono pronti per essere riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi in vista di essere nuovamente forniti all’utilizzatore finale insieme a un altro prodotto;
30)
«spostamento»: il trasferimento dell’imballaggio, dal riempimento o carico allo svuotamento o scarico, nell’ambito di una rotazione o autonomamente;
31)
«sistemi di riutilizzo»: dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, unitamente a incentivi, che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto quali sistemi di deposito cauzionale e restituzione che garantiscono che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo;
32)
«ricondizionamento»: qualsiasi operazione di cui all’allegato VI, parte B, necessaria per riportare un imballaggio riutilizzabile a uno stato funzionale ai fini del riutilizzo;
33)
«ricarica»: l’operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà dell’utilizzatore finale o è acquistato dall’utilizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito dall’utilizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodotti che l’utilizzatore finale ha acquistato dal distributore finale;
34)
«stazione di ricarica»: il luogo in cui un distributore finale offre agli utilizzatori finali prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;
35)
«settore alberghiero, della ristorazione e del catering»: le attività relative ai servizi di alloggio e di ristorazione di cui alla NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche;
36)
«superficie di vendita»: superficie destinata all’esposizione delle merci in vendita, al relativo pagamento nonché alla circolazione e alla presenza dei clienti, ma sono escluse le zone non aperte al pubblico, come le zone di stoccaggio o altre zone in cui i prodotti non sono esposti, ad esempio i parcheggi; nel contesto degli imballaggi per il commercio elettronico, la zona di stoccaggio e spedizione è considerata superficie di vendita;
37)
«progettazione per il riciclaggio»: la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, che garantisce la riciclabilità mediante processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo;
38)
«riciclabilità»: la compatibilità dell’imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su scala e all’uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie;
39)
«rifiuti di imballaggio riciclati su scala»: rifiuti di imballaggio che sono oggetto di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio in infrastrutture installate, mediante processi consolidati sperimentati in ambiente operativo che garantiscono, a livello di Unione, una quantità annua di materiale riciclato per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II pari o superiore al 30 % per il legno e al 55 % per tutti gli altri materiali; sono compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall’Unione ai fini della gestione dei rifiuti e che possono essere ritenuti atti a soddisfare le prescrizioni dell’, paragrafo 11;
40)
«riciclaggio di materiali»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, ad eccezione del trattamento biologico dei rifiuti, del ritrattamento di materiale organico, del recupero di energia e del ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
41)
«riciclaggio di alta qualità»: qualsiasi processo di riciclaggio che produce materiali riciclati che sono di qualità equivalente ai materiali originali, sulla base di caratteristiche tecniche preservate, e che sono utilizzati in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o altre applicazioni in cui viene mantenuta la qualità del materiale riciclato;
42)
«categoria di imballaggio»: la combinazione di materiale e progettazione specifica dell’imballaggio, che determina la riciclabilità con riguardo ai processi consolidati più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio, sperimentati in ambiente operativo, e che è pertinente per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio;
43)
«componente integrato»: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale distinto dal corpo principale dell’unità di imballaggio, che è parte integrante dell’unità di imballaggio e del suo funzionamento, non necessita di essere separato dal corpo principale dell’unità di imballaggio per garantire la funzionalità di detta unità ed è generalmente scartato contemporaneamente al corpo principale dell’unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;
44)
«componente separato»: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale diverso dal corpo principale dell’unità di imballaggio, distinto dal corpo principale di detta unità, che deve essere completamente e permanentemente smontato dal corpo principale dell’unità di imballaggio ed è generalmente scartato prima del corpo principale dell’unità di imballaggio e separatamente da esso, compresi i componenti di imballaggio che possono essere separati gli uni dagli altri semplicemente per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita;
45)
«unità di imballaggio»: l’unità, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto o la presentazione dei prodotti, e che comprende le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita;
46)
«imballaggio innovativo»: una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali nuovi, che determinano un miglioramento significativo nelle funzioni dell’imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali complessivi dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti con lo scopo principale di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;
47)
«materie prime secondarie»: materiali che sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo e cernita e ottenuti mediante processi di riciclaggio e che possono sostituire le materie prime primarie;
48)
«rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti che sono di plastica e che sono generati a partire da prodotti di plastica forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso e immessi sul mercato di uno Stato membro o di un paese terzo, nel corso di un’attività commerciale a pagamento o gratuita;
49)
«imballaggio sensibile al contatto»: l’imballaggio destinato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai regolamenti (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (56), (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (57), (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (58), (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio (59) o (UE) 2019/6 o dalle direttive 2001/83/CE, 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (60) o 2008/68/CE ovvero per i prodotti definiti agli della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione (61);
50)
«imballaggio compostabile»: l’imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell’imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica;
51)
«imballaggio compostabile tramite compostaggio domestico»: l’imballaggio che può biodegradarsi in condizioni non controllate che non sono strutture di compostaggio su scala industriale e il cui processo di compostaggio è eseguito da soggetti privati allo scopo di produrre compost per uso proprio;
52)
«plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui sono stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale degli imballaggi, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
53)
«plastica a base biologica»: plastica realizzata a partire da risorse biologiche quali materie prime da biomassa, rifiuti organici o sottoprodotti, indipendentemente dal fatto che siano biodegradabili o non biodegradabili;
54)
«bottiglie di plastica monouso per bevande»: bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904;
55)
«borse di plastica»: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti di vendita di prodotti;
56)
«borse di plastica in materiale leggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;
57)
«borse di plastica in materiale ultraleggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron;
58)
«borse di plastica in materiale pesante»: borse di plastica con uno spessore fra 50 e 99 micron;
59)
«borse di plastica in materiale ultrapesante»: borse di plastica con uno spessore superiore a 99 micron;
60)
«contenitori per rifiuti»: contenitori utilizzati per immagazzinare e raccogliere rifiuti, ad esempio contenitori, bidoni e sacchetti;
61)
«deposito cauzionale»: la somma definita di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall’utilizzatore finale al momento dell’acquisto del prodotto imballato o riempito, nell’ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l’utilizzatore finale o qualsiasi altra persona restituisce l’imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;
62)
«sistema di deposito cauzionale e restituzione»: il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitato all’utilizzatore finale al momento dell’acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsato quando l’imballaggio interessato è restituito attraverso uno dei canali di raccolta autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali;
63)
«specifica tecnica»: il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare;
64)
«norma armonizzata»: la norma come definita all’, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
65)
«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili a un imballaggio;
66)
«organizzazione per l’adempimento della responsabilità dei produttori»: la persona giuridica che organizza l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente;
67)
«ciclo di vita»: le fasi consecutive e collegate della vita di un imballaggio, che prevedono l’acquisizione della materia prima o la generazione a partire da risorse naturali, il pretrattamento, la fabbricazione, l’immagazzinamento, la distribuzione, l’utilizzo, la riparazione, il riutilizzo e la fine del ciclo di vita;
68)
«imballaggio che presenta un rischio»: l’imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa dalle prescrizioni dell’, paragrafo 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull’ambiente, sulla salute o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;
69)
«imballaggio che presenta un rischio grave»: l’imballaggio che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati;
70)
«piattaforma online»: la piattaforma online come definita all’, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
71)
«appalti pubblici»: appalti pubblici quali definiti all’, punto 5), della direttiva 2014/24/UE o di cui alla direttiva 2014/25/UE, a seconda dei casi.
Si applicano le definizioni di «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «trattamento», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’, punti 9), 10), 11), 14), 16), 17) e 21), rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.
Si applicano le definizioni di «vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «misura correttiva», «rischio», «richiamo» e «ritiro» di cui all’, punti 3), 4), 11), 16), 18), 22) e 23), rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/1020.
Si applicano le definizioni di «sostanze che destano preoccupazione» e «supporto dati» di cui all’, punti 27) e 29), rispettivamente, del regolamento (UE) 2024/1781.
2. Nell’allegato I figura un elenco indicativo di articoli che rientrano nella definizione di imballaggio di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 1), del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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