Art. 53

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio

In vigore dal 19 dic 2024
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio 1.   Il calcolo per determinare il conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, è effettuato conformemente alle regole stabilite nel presente articolo. 2.   Gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno civile. Il calcolo dei rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro è esaustivo. La metodologia per calcolare i rifiuti di imballaggio prodotti si basa sugli approcci seguenti: a) gli imballaggi messi a disposizione nel territorio di uno Stato membro, o sono disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, in quello specifico anno; oppure b) la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso anno in tale Stato membro. I calcoli effettuati a norma del presente paragrafo sono adattati per garantire la comparabilità, affidabilità ed esaustività dei risultati conformemente alle prescrizioni e alle verifiche da stabilire ad opera dell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’, paragrafo 7, lettera a). 3.   Gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati in un determinato anno civile. Il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di rifiuto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di rifiuto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze. 4.   L’imballaggio composito e gli altri imballaggi costituiti da più di un materiale sono calcolati e comunicati per ciascun materiale contenuto nell’imballaggio. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell’unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio. 5.   Ai fini del paragrafo 3, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all’atto dell’immissione dei rifiuti nell’operazione di riciclaggio. In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. 6.   Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Detto sistema può essere costituito da registri elettronici istituiti a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE o da specifiche tecniche per i requisiti di qualità dei rifiuti differenziati. Può anche consistere in tassi di scarto medio per i rifiuti cerniti rispettivamente per diversi tipi di rifiuti e diverse pratiche di gestione dei rifiuti, a condizione che non si possano altrimenti ottenere dati attendibili. I tassi di scarto medio sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, della direttiva 2008/98/CE. 7.   La quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili avviati al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, gli Stati membri lo possono computare come riciclato a condizione che il suo utilizzo comporti benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico. 8.   La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere computata come riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che non sono più qualificati come rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati. 9.   Gli Stati membri possono tenere conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti in proporzione alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità di cui alla decisione (UE) 2019/1004. 10.   Ove i rifiuti di imballaggio siano inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro possono essere computati come riciclati esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti. 11.   I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall’Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 o del regolamento (UE) 2024/1157, se del caso, l’esportatore fornisce prove documentali a dimostrazione del fatto che la spedizione di rifiuti è conforme alle prescrizioni di quel regolamento, compresa la prescrizione per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio in un paese terzo deve essere avvenuto in condizioni equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell’Unione.
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