Art. 51

Riutilizzo e ricarica

In vigore dal 19 dic 2024
Riutilizzo e ricarica 1.   Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l’istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli e all’allegato VI e non compromettono l’igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere: a) l’uso di sistemi di deposito cauzionale e restituzione conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato X per gli imballaggi riutilizzabili e per formati di imballaggio diversi da quelli di cui all’, paragrafo 1; b) l’impiego di incentivi economici, compresi obblighi per i distributori finali, che prevedono il pagamento per l’uso di imballaggi monouso e l’informazione dei consumatori sul costo di tali imballaggi presso il punto di vendita; c) gli obblighi per i fabbricanti o i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di riutilizzo di cui all’, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore e i sistemi di deposito cauzionale e restituzione destinino una quota minima del loro bilancio al finanziamento di azioni di riduzione e prevenzione.
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