Art. 27
Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo
In vigore dal 19 dic 2024
Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo
1. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui possono essere riutilizzati gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato VI, parte A.
2. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili garantiscono che tali imballaggi siano ricondizionati conformemente all’allegato VI, parte B, prima di renderli nuovamente disponibili all’uso da parte degli utilizzatori finali.
3. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo.
Qualora gli operatori economici abbiano nominato un terzo di cui al primo comma, gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti dai terzi per loro conto.
4. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili in sistemi a circuito chiuso in conformità delle prescrizioni di cui all’allegato VI sono tenuti a restituire l’imballaggio a uno o più punti di raccolta identificati dai partecipanti al sistema e approvati dal gestore del sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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