Art. 25
Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
In vigore dal 19 dic 2024
Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
1. A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V.
2. In deroga all’, paragrafo 2, gli Stati membri possono mantenere le restrizioni adottate prima del 1o gennaio 2025 relative all’immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V ma realizzati con materiali non elencati nell’allegato V.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’, paragrafo 2, lettera b).
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire alle microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati all’allegato V, punto 3, del presente regolamento se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall’uso di tali imballaggi o ottenere l’accesso all’infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.
5. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione valuta l’impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe ed esenzioni a tali restrizioni, e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili agli imballaggi sensibili al contatto. Sulla base di tale valutazione, e al fine di ridurre i rifiuti di imballaggio, la Commissione riesamina la presente disposizione e l’allegato V al fine di adattarli al progresso tecnologico e scientifico. Sulla base di tale riesame, la Commissione valuta l’opportunità di stabilire nuove restrizioni per quanto riguarda l’utilizzo di specifici formati di imballaggio e l’importanza di mantenere le deroghe e le esenzioni di cui al presente articolo e, se necessario, presenta una proposta legislativa.
6. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che illustrino più nel dettaglio l’allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell’ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniscono un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall’allegato V, punto 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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