Art. 9

Imballaggi compostabili

In vigore dal 19 dic 2024
Imballaggi compostabili 1.   In deroga all’, paragrafo 1, entro il 12 febbraio 2028, qualora gli imballaggi di cui all’, punto 1), lettera f), e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli siano immessi sul mercato, tali imballaggi ed etichette adesive sono compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e sono compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili: a) gli imballaggi di cui all’, punto 1), lettera g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero; b) gli imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l’obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento. 3.   Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili, sono progettati per il riciclaggio dei materiali a norma dell’ senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti. 4.   La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all’allegato VII. 5.   La Commissione può valutare la possibilità di includere altri imballaggi al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, se giustificato e opportuno alla luce degli sviluppi tecnologi e normativi che incidono sull’eliminazione degli imballaggi compostabili e alle condizioni stabilite nell’allegato III e, se del caso, presenta una proposta legislativa. 6.   Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni sugli imballaggi compostabili. Nel formulare tale richiesta la Commissione dovrebbe chiedere che, in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici, si tenga conto di parametri quali i tempi di ritenzione, le temperature e il rimescolamento, che riflettano le condizioni effettive nei compostaggi domestici e negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, compresi i processi di digestione anaerobica. La Commissione chiede inoltre che tali norme includano anche la verifica che l’imballaggio compostabile sottoposto alla decomposizione biologica secondo i parametri specificati determini, in ultima analisi, la conversione in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano, e sali minerali, biomassa e acqua. Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione chiede inoltre alle organizzazioni europee di normazione di preparare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni in materia di compostaggio domestico degli imballaggi di cui al paragrafo 1.
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