Art. 10

Riduzione al minimo degli imballaggi

In vigore dal 19 dic 2024
Riduzione al minimo degli imballaggi 1.   Entro il 1o gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore provvede affinché l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito. 2.   Il fabbricante o l’importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all’allegato IV del presente regolamento e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se: a) il modello dell’imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio (64), o da disegni o modelli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (65), come anche da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, oppure la cui forma è un marchio che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (66) o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (67), compresi marchi registrati ai sensi di accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, i disegni e modelli e ai marchi sono protetti prima dell’11 febbraio 2025; e l’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo inciderebbe sulla progettazione dell’imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o inciderebbe sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese; o b) il prodotto imballato o la bevanda appartiene a indicazioni geografiche protette a norma di atti legislativi dell’Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino, il regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose, o il regolamento (UE) 2023/2411 per i prodotti artigianali e industriali, o rientra nei regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143. 3.   Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare, se del caso, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al presente regolamento. Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme dovrebbero specificare i limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore del materiale e lo spazio vuoto massimo. 4.   La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è dimostrata nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII, che contiene gli elementi seguenti: a) una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l’imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all’allegato IV; b) per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti, l’individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un’ulteriore riduzione del peso o del volume dell’imballaggio; c) risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, come la modellizzazione e simulazioni, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell’imballaggio. Per gli imballaggi riutilizzabili, la valutazione della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo tiene conto delle caratteristiche degli imballaggi riutilizzabili e in primo luogo delle prescrizioni di cui all’.
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