Art. 12

Etichettatura dell’imballaggio

In vigore dal 19 dic 2024
Etichettatura dell’imballaggio 1.   A decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 6 o 7 del presente articolo, se posteriore, l’imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L’etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità. Per gli imballaggi di cui all’, paragrafo 1 e, se del caso, gli imballaggi di cui all’, paragrafo 2, l’etichetta indica che tale materiale è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che gli imballaggi compostabili non devono essere smaltiti nella natura. Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, tale obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che sono soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione. Gli imballaggi immessi sul mercato e contenenti sostanze che destano preoccupazione sono contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale conformemente alla metodologia di cui al secondo comma del paragrafo 7. Oltre all’etichetta armonizzata di cui al presente paragrafo, gli operatori economici possono apporre sull’imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. Gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all’, paragrafo 1, sono contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile. Oltre all’etichetta nazionale, l’imballaggio può essere contrassegnato da un’etichetta colorata armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Gli Stati membri possono esigere che gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano contrassegnati con tale etichetta colorata armonizzata, a condizione che ciò non crei distorsioni del mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri. 2.   L’imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6, se posteriore, è contrassegnato da un’etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell’Unione per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell’imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati e distinti dagli imballaggi monouso presso il punto di vendita. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, la prescrizione che impone di recare un’etichetta e un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto e digitale non si applica ai sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema conformemente all’allegato VI. 4.   Se un imballaggio contemplato dall’ è immesso sul mercato a decorrere dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, se posteriore, ed è contrassegnato da un’etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta e, ove applicabile, il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale sono conformi alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo e si basa sulla metodologia stabilita a norma dell’, paragrafo 8. Se un imballaggio è contrassegnato da un’etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo. 5.   Le etichette di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull’imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo in modo che non possano essere facilmente cancellati. Le informazioni ivi contenute sono inoltre disponibili agli utilizzatori finali prima dell’acquisto del prodotto tramite le vendite online. Qualora l’affissione, la stampa o l’incisione non sia possibile od opportuna in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, l’etichetta, il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale è apposto sull’imballaggio multiplo. Qualora persino ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell’imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le informazioni sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati. Le informazioni contenute nelle etichette di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e nel codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale sono messe a disposizione in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, stabilite dallo Stato membro in cui l’imballaggio è destinato a essere messo a disposizione sul mercato. Se le informazioni sono fornite per via elettronica conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4, si applicano le seguenti prescrizioni: a) sono raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo scopo limitato di consentire all’utilizzatore l’accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo in relazione all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (68); b) le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing. Qualora un atto giuridico dell’Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste per il prodotto imballato e per l’imballaggio, e queste due informazioni sono facilmente distinguibili. 6.   Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un’etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura, anche se forniti mediante mezzi digitali, per gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo. Nell’elaborare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle specificità degli imballaggi compositi. Nell’elaborare l’etichetta armonizzata per gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all’, paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione le eventuali differenze esistenti in merito al deposito cauzionale addebitato dagli Stati membri. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 7.   Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali aperte e standardizzate, anche per gli imballaggi compositi e i componenti integrati o separati degli imballaggi. Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzioni per stabilire la metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un’unità di imballaggio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 8.   Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell’UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un’etichettatura armonizzata. La Commissione adotta, se del caso, orientamenti per chiarire gli aspetti che possono indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali. 9.   Entro il 12 febbraio 2027, gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore possono essere identificati, in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Tale identificazione è conseguita solo mediante un simbolo corrispondente in un codice QR o altra tecnologia standardizzata, aperta, di marcatura digitale al fine di indicare che il produttore rispetta i propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore. Il suddetto simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell’imballaggio. 10.   Gli imballaggi soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all’, paragrafo 1, possono essere identificati, in virtù del diritto nazionale, mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o altri utilizzatori in merito alla riciclabilità e alla riutilizzabilità dell’imballaggio negli Stati membri in cui deve essere restituito. Gli Stati membri non vietano l’apposizione di etichette relative ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione in vigore in altri Stati membri. 11.   Il presente articolo non si applica al confezionamento primario né all’imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei regolamenti (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 e (UE) 2019/6 e nella direttiva 2001/83/CE, se non vi è spazio sull’imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti legislativi dell’Unione, o se l’etichettatura dell’imballaggio potrebbe compromettere l’uso sicuro dei medicinali per uso umano o dei medicinali veterinari. 12.   Gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 che sono fabbricati nell’Unione o importati prima della scadenza dei termini di cui a tali paragrafi, e che non sono conformi ai criteri stabiliti in tali paragrafi, possono essere messi a disposizione sul mercato fino a tre anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui a tali paragrafi.
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