Art. 13
Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio
In vigore dal 19 dic 2024
Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio
1. Entro il 12 agosto 2028, o 30 mesi dall’’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, se tale data è posteriore, gli Stati membri provvedono affinché etichette armonizzate che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati siano apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Un contenitore per la raccolta dei rifiuti di imballaggio può recare più di un’etichetta. Tale obbligo non si applica ai contenitori soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
2. Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire etichette armonizzate e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura dei contenitori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell’elaborare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle specificità dei sistemi di raccolta istituiti negli Stati membri nonché delle specificità degli imballaggi compositi. L’etichettatura dei contenitori corrisponde all’etichettatura dell’imballaggio di cui all’, paragrafo 6, ad eccezione dell’etichettatura degli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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