Art. 14
Asserzioni ambientali
In vigore dal 19 dic 2024
Asserzioni ambientali
Le asserzioni ambientali quali definite all’, lettera o), della direttiva 2005/29/CE concernenti le proprietà degli imballaggi per le quali il presente regolamento stabilisce prescrizioni giuridiche possono essere formulate in relazione agli imballaggi immessi sul mercato se soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
le asserzioni sono fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili di cui al presente regolamento, conformemente ai criteri, alle metodologie e alle regole di calcolo ivi stabiliti; e
b)
le asserzioni specificano se si riferiscono all’unità di imballaggio, a parte dell’unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall’operatore economico.
La conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
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