Art. 2

Ambito d’applicazione

In vigore dal 19 dic 2024
Ambito d’applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici. 2.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, come pure le prescrizioni normative dell’Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto. Tuttavia, qualora il presente regolamento confligga con la direttiva 2008/68/CE, quest’ultima prevale.
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