Art. 4
Libera circolazione
In vigore dal 19 dic 2024
Libera circolazione
1. Un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al presente regolamento.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e informazione di cui agli articoli da 5 a 12.
3. Se gli Stati membri decidono di mantenere o introdurre prescrizioni nazionali di sostenibilità o di informazione oltre quelle stabilite nel presente regolamento, dette prescrizioni non sono in conflitto con quelle stabilite nel presente regolamento e gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di imballaggi conformi al presente regolamento per motivi di non conformità a dette prescrizioni nazionali.
4. In occasione di fiere campionarie, esposizioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano che siano esposti imballaggi non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messi in vendita finché non saranno stati resi conformi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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