Art. 6

Imballaggi riciclabili

In vigore dal 19 dic 2024
Imballaggi riciclabili 1.   Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili. 2.   Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle condizioni seguenti: a) è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie, conformemente al paragrafo 4; e b) quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata a norma dell’, paragrafi 1 e 5, cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su scala, in base alla metodologia stabilita conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 sono considerati conformi alla condizione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo. Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 sono considerati conformi a entrambe le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo. La lettera a) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, primo comma, se posteriore. La lettera b) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2035 o, per quanto riguarda la prescrizione relativa al riciclato su scala, dal 1o gennaio 2035 o da cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5, se posteriore. 3.   Il fabbricante valuta la riciclabilità degli imballaggi sulla base degli atti delegati a norma del paragrafo 4 del presente articolo e degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo. La riciclabilità degli imballaggi è espressa nelle classi di prestazione di riciclabilità A, B o C, di cui alla tabella 3 dell’allegato II. Fatto salvo il paragrafo 10, a decorrere dal 1o gennaio 2030 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, se tale data è posteriore, gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A, B o C, figuranti alla tabella 3 dell’allegato II non sono immessi sul mercato. Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2038 gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A o B, di cui alla tabella 3 dell’allegato II, non sono immessi sul mercato. 4.   Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione, dopo aver preso in considerazione le norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotta atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento mediante la previsione di: a) criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità sulla base della tabella 3 dell’allegato II e dei parametri elencati nella tabella 4 dell’allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato. I criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità saranno elaborati sulla base del materiale predominante e: i) tengono conto della capacità del rifiuto di imballaggio di essere separato in diversi flussi di materiali per il riciclaggio, cernito e riciclato, in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale e possano essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o altre applicazioni in cui viene mantenuta la qualità del materiale riciclato, ove fattibile; ii) tengono conto dei processi consolidati di raccolta e cernita sperimentati in ambiente operativo e riguardano tutti i componenti degli imballaggi; iii) tengono conto delle tecnologie di riciclaggio disponibili, delle prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, della disponibilità dei rifiuti, dell’energia necessaria e delle emissioni di gas a effetto serra; iv) se del caso, individuano sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti; v) se del caso, impongono restrizioni alla presenza di tali sostanze, o gruppi di sostanze, negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi per motivi non connessi prevalentemente alla sicurezza chimica; tali restrizioni possono servire anche a ridurre i rischi inaccettabili per la salute umana o l’ambiente, fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004; b) le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi all’efficienza della cernita per determinare se l’imballaggio debba essere considerato riciclabile ai sensi del paragrafo 2; c) una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1 dell’allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione di riciclabilità; d) un quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’, paragrafo 1, sulla base delle classi di prestazione di riciclabilità dell’imballaggio. Nell’adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dell’esito dell’eventuale valutazione effettuata a norma dell’, paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare la tabella 1 dell’allegato II al fine di adeguarla agli sviluppi scientifici e tecnici della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché delle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio. In tali atti delegati la Commissione può stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio per categorie di imballaggio supplementari o di creare sottocategorie all’interno delle categorie elencate nella tabella 1 dell’allegato II. Gli operatori economici si conformano ai nuovi criteri di progettazione per il riciclaggio, o ai criteri aggiornati, al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore del pertinente atto delegato. 5.   Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzione: a) al fine di stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II, integrare la tabella 3 dell’allegato II con soglie per la valutazione del riciclato su scala e, se necessario, aggiornare le classi di prestazione di riciclabilità nel loro insieme che sono descritte nella tabella 3 dell’allegato II. Detta metodologia si basa almeno sugli elementi seguenti: i) i quantitativi di imballaggi per categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II immessi sul mercato dell’Unione complessivamente e di ciascuno Stato membro; ii) i quantitativi di rifiuti di imballaggi riciclati calcolati al punto di calcolo di cui all’atto di esecuzione adottato a norma dell’, paragrafo 7, lettera a), per categoria di imballaggio elencata nella tabella 2 dell’allegato II, nell’Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro; b) al fine di stabilire il meccanismo di catena di custodia che garantisce il riciclaggio su scala dell’imballaggio Il meccanismo di catena di custodia di cui alla lettera b) si basa almeno sugli elementi seguenti: i) una documentazione tecnica che riguarda la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti che sono inviati agli impianti di cernita e riciclaggio; ii) un processo di verifica che consenta ai fabbricanti di ottenere i dati necessari dagli operatori a valle che garantiscono il riciclaggio su scala dell’imballaggio. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I dati di cui al primo comma del presente paragrafo sono disponibili e facilmente accessibili al pubblico. 6.   La Commissione valuta la granularità dei dati che devono essere comunicati ai fini della metodologia del riciclato su scala. Ove opportuno, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per modificare la tabella 2 dell’allegato II e la tabella 3 dell’allegato XII al fine di adeguarle allo sviluppo tecnico e scientifico. 7.   Entro il 2035 la Commissione può, alla luce dello sviluppo delle tecnologie di cernita e riciclaggio, rivedere la soglia minima secondo cui gli imballaggi sono considerati riciclati su scala e, se necessario, presentare una proposta legislativa concernente tale revisione. 8.   Al fine di aumentare il livello di riciclabilità degli imballaggi, 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo e degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo, i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’ sono modulati in conformità delle classi di prestazione di riciclabilità, come specificate negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo e negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Per quanto riguarda i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’ in relazione agli imballaggi di cui al paragrafo 11, lettera g), del presente articolo, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della fattibilità economica del riciclaggio di tali imballaggi. 9.   La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all’allegato VII. Se un’unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala tiene conto di tutti i componenti integrati. Una valutazione distinta è effettuata in relazione ai componenti integrati che possono separarsi gli uni dagli altri per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita. Se un’unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato. Tutti i componenti di un’unità di imballaggio sono compatibili con i processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell’unità di imballaggio. 10.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, a decorrere dal 1o gennaio 2030 gli imballaggi innovativi non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 possono essere resi disponibili sul mercato per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui sono stati immessi sul mercato. Quando è fatto ricorso a tale deroga, l’operatore economico ne dà notifica all’autorità competente prima di immettere l’imballaggio innovativo sul mercato, fornendo tutti i dettagli tecnici che dimostrano che l’imballaggio è un imballaggio innovativo. Tale notifica include un calendario per conformarsi alle prescrizioni relative al riciclato su scala in termini di raccolta e riciclaggio dell’imballaggio innovativo. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali responsabili della vigilanza del mercato. Se l’autorità competente ritiene che l’imballaggio non sia un imballaggio innovativo, l’operatore economico si conforma ai criteri esistenti di progettazione per il riciclaggio. Se l’autorità competente ritiene che l’imballaggio sia un imballaggio innovativo, ne informa la Commissione. La Commissione valuta le richieste delle autorità competenti in relazione alla natura innovativa degli imballaggi e aggiorna gli atti delegati di cui al paragrafo 4, o ne adotta di nuovi, a seconda del caso. La Commissione monitora l’impatto della deroga di cui al primo comma sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare tale comma. Gli Stati membri mirano costantemente a migliorare le infrastrutture di raccolta e cernita per gli imballaggi innovativi con benefici ambientali attesi. 11.   Il presente articolo non si applica: a) al confezionamento primario quale definito all’, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all’, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6; b) agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745; c) agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746; d) all’imballaggio esterno quale definito all’, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all’, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale; e) agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali definiti all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013; f) agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE; g) agli imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera; tuttavia, a tali imballaggi si applica il paragrafo 8. 12.   Entro il 1o gennaio 2035 la Commissione effettua un riesame delle eccezioni di cui al paragrafo 11 tenendo conto per lo meno dell’evoluzione delle tecnologie di cernita e riciclaggio e dell’esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri. Su tale base valuta l’adeguatezza del loro mantenimento e, se del caso, presenta una proposta legislativa.
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