Art. 45

Responsabilità estesa del produttore

In vigore dal 19 dic 2024
Responsabilità estesa del produttore 1.   I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell’ambito dei regimi istituiti a norma degli della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, che mettono a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro o che disimballano senza essere utilizzatori finali. 2.   Oltre ai costi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, i contributi finanziari versati dal produttore coprono i costi seguenti: a) costi di etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio di cui all’ del presente regolamento; e b) costi per lo svolgimento di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 della Commissione (74) e degli atti di esecuzione da adottare a norma dell’, paragrafo 7, lettera a), del presente regolamento nel caso in cui tali atti di esecuzione prevedano l’obbligo di effettuare dette indagini. I costi da coprire sono stabiliti in modo trasparente, proporzionale, non discriminatorio ed efficiente. 3.   Un produttore di cui all’, paragrafo1, punto 15), lettere c) e d), nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro dove il produttore mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi o i prodotti imballati diverso dallo Stato membro in cui è stabilito il produttore. Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. 4.   Ai fini della conformità all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento e che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono dai produttori che offrono imballaggi o prodotti imballati ai consumatori situati nell’Unione le seguenti informazioni, prima di autorizzare tali produttori a utilizzare i loro servizi: a) informazioni sulla registrazione dei produttori di cui all’ del presente regolamento nello Stato membro in cui ha sede il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro; b) un’autocertificazione del produttore con cui quest’ultimo conferma di offrire unicamente imballaggi per i quali sono soddisfatte le prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi da 1, 2 e 3 nello Stato membro in cui si trova il consumatore. Se un produttore vende i suoi prodotti attraverso un mercato online, gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono, sulla base di un mandato scritto, essere adempiuti dal fornitore della piattaforma online, in nome e per conto del produttore. 5.   Gli Stati membri possono disporre che, qualora sia prevista una riconciliazione automatizzata dei dati con il registro nazionale all’interno dello Stato membro, essa si applichi per la verifica delle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b). 6.   Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 e prima di consentire ai produttori di utilizzare i suoi servizi, il fornitore di piattaforme online compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni ricevute sono complete e attendibili. 7.   I produttori che offrono imballaggi o prodotti imballati a consumatori situati nell’Unione trasmettono ai fornitori di servizi di logistica le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), del presente articolo, al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per uno dei servizi di cui all’, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020. 8.   Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo e al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per uno dei servizi di cui all’, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020, il fornitore di servizi di logistica compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono affidabili e complete utilizzando qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione o mediante l’elenco dei produttori registrati accessibile al pubblico a norma dell’, paragrafo 13, del presente regolamento, o chiedendo al produttore di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento i produttori sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni fornite. Qualora ottenga sufficienti indicazioni o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 7 ottenute dal produttore interessato siano inesatte, incomplete o non aggiornate, il fornitore di servizi di logistica chiede al produttore di porre rimedio a tale situazione senza ritardo o entro il termine stabilito dal diritto dell’Unione o nazionale, se del caso. Se il produttore non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore di servizi di logistica sospende tempestivamente la prestazione del suo servizio al produttore in relazione all’offerta di imballaggi o prodotti imballati a consumatori situati nell’Unione fino a quando la sua richiesta non sia stata pienamente soddisfatta. Il fornitore di servizi di logistica comunica al produttore i motivi della sospensione. 9.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (75), nel caso in cui un fornitore di servizi di logistica sospenda la prestazione dei suoi servizi a norma del paragrafo 8 del presente articolo, il produttore interessato ha il diritto di impugnare la decisione del fornitore di servizi di logistica dinanzi a un tribunale dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di logistica.
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