Art. 46
Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore
In vigore dal 19 dic 2024
Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore
1. I produttori possono incaricare un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell’ di adempiere in loro nome e per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono adottare misure che rendono obbligatorio incaricare un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.
2. Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate una o più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché l’organizzazione o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e i produttori che non hanno incaricato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore, considerati nel loro complesso, coprano l’intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all’, paragrafo 3, e agli . Gli Stati membri designano un terzo indipendente che controlli l’adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore in modo coordinato o affida tale controllo all’autorità competente.
3. Le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.
4. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web, almeno una volta l’anno informazioni sulla quantità di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, messi a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, o disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, e sui livelli di recupero e di riciclaggio dei materiali in relazione alla quantità di imballaggi per cui hanno assolto gli obblighi in materia di responsabilità del produttore.
Gli Stati membri possono disporre che le autorità pubbliche responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio pubblichino sui loro siti web, almeno una volta all’anno, informazioni sui livelli di recupero e di riciclaggio dei materiali in relazione alla quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nel loro territorio.
5. Le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore assicurano la parità di trattamento dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere sproporzionato ai produttori di piccole quantità di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, comprese le piccole e medie imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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