Art. 8

Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica

In vigore dal 19 dic 2024
Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica 1.   Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione riesamina lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica tenendo conto dei criteri di sostenibilità di cui all’ della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (63). 2.   Sulla base del riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al fine di: a) stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica; b) stabilire obiettivi per incrementare l’uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica; c) introdurre la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui all’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento utilizzando materie prime di plastica a base biologica anziché il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2022/1616; d) modificare, se del caso, la definizione di plastica a base biologica di cui all’, punto 3).
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Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica (Art. 8 Regolamento (UE) 2025/40) — Testo vigente | Portale Normativo