Art. 8
Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica
In vigore dal 19 dic 2024
Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica
1. Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione riesamina lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica tenendo conto dei criteri di sostenibilità di cui all’ della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (63).
2. Sulla base del riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al fine di:
a)
stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
b)
stabilire obiettivi per incrementare l’uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
c)
introdurre la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui all’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento utilizzando materie prime di plastica a base biologica anziché il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2022/1616;
d)
modificare, se del caso, la definizione di plastica a base biologica di cui all’, punto 3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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