Art. 7
Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
In vigore dal 19 dic 2024
Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
1. Entro il 1o gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
a)
30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
b)
10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
c)
30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
d)
35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
2. Entro il 1o gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
a)
50 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
b)
25 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
c)
65 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
d)
65 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
3. Ai fini del presente articolo, il contenuto riciclato è recuperato da rifiuti di plastica post-consumo che:
a)
sono stati raccolti all’interno dell’Unione a norma del presente regolamento o delle norme nazionali di recepimento delle direttive 2008/98/CE e (UE) 2019/904, a seconda dei casi, oppure sono stati raccolti in un paese terzo in conformità di norme relative alla raccolta differenziata volte a promuovere un riciclaggio di alta qualità equivalenti a quelle cui fanno riferimento il presente regolamento e le direttive 2008/98/CE e (UE) 2019/904, a seconda dei casi; e
b)
se del caso, sono stati riciclati in un impianto situato nell’Unione cui si applica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (62) oppure sono stati riciclati in un impianto situato in un paese terzo cui si applicano le norme relative alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno associate alle operazioni di riciclaggio e dette norme sono equivalenti a quelle relative ai limiti di emissione e ai livelli di prestazioni ambientali stabiliti in conformità della direttiva 2010/75/UE che sono applicabili a un impianto stabilito nell’Unione che svolge la stessa attività. Tale condizione si applica solo nel caso in cui tali limiti e livelli sarebbero applicabili a un impianto situato nell’Unione che svolge la stessa attività di un impianto analogo situato in un paese terzo.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
al confezionamento primario quale definito all’, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all’, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6;
b)
agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine di cui al regolamento (UE) 2017/745;
c)
agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746;
d)
all’imballaggio esterno quale definito all’, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all’, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;
e)
agli imballaggi di plastica compostabile;
f)
agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;
g)
agli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati esclusivamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, nonché agli imballaggi per bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia, di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013;
h)
agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali oggetto della direttiva 2001/83/CE e per i medicinali veterinari oggetto del regolamento (UE) 2019/6 se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b)
a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell’intera unità di imballaggio.
6. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è dimostrata dai fabbricanti o dagli importatori nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all’allegato VII.
7. I contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’ possono essere modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nell’imballaggio. Tale eventuale modulazione tiene conto dei criteri di sostenibilità delle tecnologie di riciclaggio e dei costi ambientali ai fini del contenuto riciclato.
8. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo riciclati e raccolti all’interno dell’Unione conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché il formato della documentazione tecnica di cui all’allegato VII. A tal fine, la Commissione tiene conto dell’uso di materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente rispetto al materiale originale che possono essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie. La metodologia di verifica può includere l’obbligo di effettuare audit da parte di terzi indipendenti sui fabbricanti di contenuto riciclato nell’Unione e di imballaggi di plastica immessi sul mercato come unità di vendita separata da altri prodotti, al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’atto delegato a norma del paragrafo 9 del presente articolo.
In fase di adozione degli atti di esecuzione, la Commissione valutale tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo in considerazione le prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, la disponibilità dei rifiuti, l’energia necessaria e le emissioni di gas a effetto serra e altri impatti ambientali pertinenti.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
9. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 8, secondo comma, adotta atti delegati a norma dell’, paragrafo 4, per integrare il presente regolamento stabilendo criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica.
Ai fini del presente articolo, il contenuto riciclato è recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo che sono stati riciclati:
a)
in impianti situati nell’Unione che utilizzano tecnologie di riciclaggio che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti a norma del presente paragrafo; oppure
b)
in impianti situati in un paese terzo che utilizzano tecnologie di riciclaggio conformemente a norme equivalenti ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati.
10. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi, l’equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell’Unione. La valutazione prende in considerazione le norme di protezione dell’ambiente e della salute umana, comprese le norme volte a garantire che il riciclaggio sia effettuato in modo ecologicamente corretto, le norme sul riciclaggio di alta qualità, ad esempio in materia di efficienza delle risorse, e le norme di qualità per i settori del riciclaggio. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
11. Entro il 1o gennaio 2029 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, se posteriore, il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato contenuto negli imballaggi di cui al paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8.
12. Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione valuta la necessità di deroghe alle percentuali minime di contenuto riciclato di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione dell’elenco di eccezioni di cui al paragrafo 4 per specifici imballaggi di plastica.
Sulla base di tale valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica non siano autorizzate a norma delle pertinenti norme dell’Unione o non sufficientemente disponibili nella pratica, tenendo conto di eventuali prescrizioni in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, compresi gli imballaggi per prodotti alimentari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare il presente regolamento al fine di:
a)
prevedere deroghe all’ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo, per specifici imballaggi di plastica; nonché
b)
se del caso, modificare l’elenco delle eccezioni e di cui al paragrafo 4.
13. Se la mancanza di disponibilità o i prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate rendono eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto riciclato di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’ per modificare i paragrafi 1 e 2 adeguando di conseguenza le percentuali minime. Nel valutare la giustificazione di tale adeguamento, la Commissione considera le richieste di persone fisiche o giuridiche, che devono essere corredate di informazioni e dati pertinenti sulla situazione del mercato per tali rifiuti di plastica post-consumo e delle migliori prove disponibili in merito ai relativi rischi per la salute umana o animale, per la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare o per l’ambiente. La Commissione adotta tale atto delegato solo in casi eccezionali, laddove insorgerebbero gravi effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare o sull’ambiente.
14. Entro il 12 febbraio 2032 tenendo conto dell’evoluzione dello stato dell’arte della tecnologia e dell’esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l’attuazione della percentuale minima di contenuto riciclato per il 2030 di cui al paragrafo 1e valuta in che misura tali percentuali portino a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione, la fattibilità del conseguimento delle percentuali minime per il 2040 sulla base dell’esperienza maturata nel conseguimento delle percentuali minime per il 2030 e dell’evoluzione delle circostanze, l’importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe di cui al presente articolo e la necessità o l’opportunità di fissare nuove percentuali minime di contenuto riciclato. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifica il presente articolo, in particolare le percentuali minime di contenuto riciclato per il 2040.
15. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina la situazione relativa all’uso di materiali di imballaggio riciclati negli imballaggi diversi dalla plastica e, su tale base, valuta l’opportunità di stabilire misure, o di fissare obiettivi, per aumentare l’uso del contenuto riciclato in tali altri imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.
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