Art. 5

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

In vigore dal 19 dic 2024
Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi 1.   Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell’imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l’impatto negativo sull’ambiente dovuto alle microplastiche. 2.   La Commissione monitora la presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e adotta, se del caso, le pertinenti misure di follow-up. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica. Tale relazione può elencare le sostanze che destano preoccupazione presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e indicare in che misura esse potrebbero presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all’ del presente regolamento illustrando nel dettaglio le sue conclusioni e valuta opportune misure di follow-up, tra cui: a) per le sostanze che destano preoccupazione presenti nei materiali di imballaggio che incidono principalmente sulla salute umana o sull’ambiente, il ricorso alle procedure di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per adottare nuove restrizioni; b) per le sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, l’introduzione di restrizioni tra i criteri di progettazione per il riciclaggio conformemente all’, paragrafo 4, del presente regolamento. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza incida negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui è presente, entro il 31 dicembre 2025 ne informa la Commissione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e, se disponibili, si avvale delle pertinenti valutazioni del rischio o di altri dati pertinenti. 3.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di limitare, a norma dell’, paragrafo 4, punto (a), l’uso di sostanze che destano preoccupazione che potenzialmente incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, per motivi diversi da quelli connessi prevalentemente alla sicurezza chimica di tali sostanze. Gli Stati membri corredano tali richieste di una relazione che identifica le sostanze, ne documenta gli usi e illustra il modo in cui l’uso di tali sostanze negli imballaggi ostacola il riciclaggio, per motivi diversi da quelli connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. La Commissione esamina la richiesta e presenta i risultati di tale valutazione al comitato di cui all’. 4.   Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non supera 100 mg/kg. 5.   A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell’Unione: a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all’, punti 9), 11) e 13), del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore, definito, rispettivamente, all’, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del presente regolamento. Per «PFAS» si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X′, dove X = -OR o -NRR′ e X′ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR″, -SR″ o -NR″R‴; e dove R/R′/R″/R‴ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-); Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o del regolamento (UE) 2019/1021. 6.   La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’allegato VII. 7.   Al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all’ per modificare il presente regolamento al fine di ridurre il valore limite della somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 8.   Al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento al fine di determinare le condizioni alle quali la somma delle concentrazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo non si applica ai materiali riciclati o ai cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata e determinare i tipi di imballaggio o i formati di imballaggio, sulla base delle categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 dell’allegato II del presente regolamento, esentati dalle prescrizioni di cui al medesimo paragrafo 4. Tali atti delegati sono giustificati in base a un’analisi caso per caso, limitati nel tempo, dispongono adeguate prescrizioni in materia di marcatura e informazione e contengono prescrizioni relative alla comunicazione periodica al fine di garantire il riesame periodico dell’esenzione. Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo sono adottati unicamente al fine di modificare le deroghe stabilite nelle decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE. 9.   Entro il 12 agosto 2033, la Commissione effettua una valutazione per stabilire se il presente articolo e i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti in conformità dell’, paragrafo 4, hanno contribuito in maniera sufficiente a ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti dei materiali di imballaggio.
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