Art. 68

Sanzioni

In vigore dal 19 dic 2024
Sanzioni 1.   Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 24 a 29comprendono sanzioni amministrative. Se l’ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente paragrafo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità competente e la sanzione sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso legale siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. 3.   Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri notificano le norme e misure di cui al paragrafo 1 e 2 alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
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