Art. 29
Obiettivi di riutilizzo
In vigore dal 19 dic 2024
Obiettivi di riutilizzo
1. A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell’Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 70 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto dei prodotti, nei formati elencati al paragrafo 1 del presente articolo, nel territorio dell’Unione tra diversi siti in cui l’operatore svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l’operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata, quale definita all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, garantiscono che tali imballaggi siano riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nei formati elencati al paragrafo 1, al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all’interno dello stesso Stato membro garantiscono che tali imballaggi siano riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi per la vendita:
a)
usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;
b)
usati per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura per soddisfare i requisiti individuali dell’operatore economico che li ha ordinati;
c)
in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all’ e all’, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002, o con ingredienti alimentari quali definiti all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (69);
d)
sotto forma di scatole di cartone.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione provvedono affinché almeno il 10 % di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 25 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per mettere a disposizione almeno il 40 % dei prodotti di cui al primo comma in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
I distributori finali assicurano che i prodotti imballati fabbricati con il proprio marchio contribuiscono su base equa e proporzionata al conseguimento degli obiettivi di cui al presente paragrafo.
7. Gli obiettivi stabiliti al paragrafo 6 non si applicano:
a)
alle bevande considerate altamente deperibili a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1169/2011 nonché al latte e ai prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti vegetali sostitutivi del latte di cui ai codici 2202 99 11 e 2202 99 15 della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (70);
b)
alle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti 1, da 3 a 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)
ai prodotti vitivinicoli aromatizzati definiti nel regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (71);
d)
ai prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall’uva e da ortaggi e ad altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;
e)
alle bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208.
8. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli Stati membri, sui tipi di prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei paragrafi 6 e 7.
9. I distributori finali di cui al paragrafo 6 riprendono gratuitamente tutti gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo, forma e dimensione degli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato, nell’ambito di tale specifico sistema di riutilizzo presso il punto vendita, garantendo il recupero e la restituzione di tali imballaggi lungo l’intera catena di distribuzione. I distributori finali garantiscono che gli utilizzatori finali siano in grado di restituire gli imballaggi nel luogo in cui avviene l’effettiva consegna dell’imballaggio o nelle sue immediate vicinanze. Il distributore finale rimborsa integralmente i depositi cauzionali associati o adotta misure per notificare la restituzione dell’imballaggio conformemente alle norme di governance dello specifico sistema di riutilizzo al fine di rimborsare, se del caso, eventuali depositi cauzionali associati.
10. Se, in un dato anno civile, un distributore finale ha una superficie di vendita non superiore a 100 m2, tale distributore finale è esentato dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 in tale anno civile. Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare la soglia relativa alla superficie di vendita.
11. Gli Stati membri possono esentare i distributori finali dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 se la loro superficie di vendita è situata su un’isola con meno di 2 000 abitanti.
Gli Stati membri possono inoltre esentare i distributori finali dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 se la loro superficie di vendita è situata in un comune con una densità di popolazione inferiore a 54 abitanti/km2. Tuttavia, gli obiettivi di cui al paragrafo 6 si applicano ai distributori finali con una superficie di vendita in centri abitati con più di 5 000 abitanti.
Se un distributore finale che è stato esentato a norma del primo o secondo comma vende i prodotti di cui al paragrafo 6 in imballaggi riutilizzabili, provvede al ritiro di tali imballaggi conformemente al paragrafo 9. Se il distributore finale che è stato esentato ai sensi del primo o secondo comma ha più di una superficie di vendita e solo una o solo alcune di tali superfici sono situate su tale isola o in tale comune, le bevande pertinenti messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in tali superfici di vendita non sono calcolate al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 6.
12. Gli Stati membri possono consentire ai distributori finali di formare raggruppamenti al fine di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 6, purché ciascun raggruppamento:
a)
non superi il 40 % della quota di mercato della pertinente categoria di bevande;
b)
sia costituito da un massimo di cinque distributori finali; e
c)
riguardi solo le categorie di bevande messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro da tutti i membri del raggruppamento.
La condizione di cui alla lettera b) non si applica se i distributori finali operano sotto lo stesso marchio.
Se uno Stato membro accorda ai distributori finali la possibilità di formare raggruppamenti a norma del primo comma, ciascun raggruppamento fornisce all’autorità competente dello Stato membro almeno le informazioni seguenti:
a)
i distributori finali inclusi nel raggruppamento; e
b)
il distributore finale nominato responsabile del raggruppamento e punto di contatto.
Gli Stati membri possono richiedere la fornitura di ulteriori informazioni necessarie per l’esecuzione degli obblighi di cui al paragrafo 6 in combinato disposto con il presente paragrafo.
I distributori finali garantiscono che i loro accordi di raggruppamento siano conformi agli articoli 101 e 102 TFUE. Fatta salva l’applicabilità generale a tali raggruppamenti delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, tutti i membri di un raggruppamento garantiscono in particolare che né la condivisione dei dati né lo scambio di informazioni, incluso in rapporto ai dati relativi alle vendite future, avvengano nel contesto dei loro accordi di raggruppamento, tranne per quanto riguarda le informazioni di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento stabilendo e specificando le condizioni dettagliate e gli obblighi di comunicazione da applicare agli accordi di raggruppamento di cui al presente paragrafo, tenendo conto del tipo e della quantità di imballaggi che ciascun distributore finale immette sul mercato ogni anno civile e dell’ubicazione dei distributori finali.
13. Gli operatori economici sono esentati dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo per un anno civile se, nel corso di tale anno civile:
a)
hanno messo a disposizione nel territorio di uno Stato membro non più di 1 000 kg di imballaggi; e
b)
rientravano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025.
Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare le soglie di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
14. Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di cui al presente articolo per un periodo di 5 anni, alle condizioni seguenti:
a)
lo Stato membro che concede l’esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per materiale da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali l’obiettivo per il 2030, secondo la relazione pubblicata dalla Commissione tre anni prima di tale data;
b)
lo Stato membro che concede l’esenzione è sulla buona strada per conseguire i pertinenti obiettivi di prevenzione dei rifiuti di cui all’ e può dimostrare di aver ridotto i rifiuti di imballaggio generati pro capita di almeno il 3 % entro il 2028 rispetto ai rifiuti di imballaggio generati pro capita nel 2018; e
c)
gli operatori economici hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di cui rispettivamente agli .
Il periodo di 5 anni può essere rinnovato dallo Stato membro se tutte le condizioni sono soddisfatte.
15. Fatte salve le condizioni di cui all’, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nei paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo, nella misura in cui tali obiettivi più ambiziosi siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all’.
16. Alle condizioni di cui all’, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici riguardanti le bevande messe a disposizione in imballaggi per la vendita che non rientrano nel paragrafo 6 del presente articolo, se tali obiettivi supplementari siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all’.
17. Gli obiettivi di cui al presente articolo sono calcolati per il periodo di un anno civile.
18. Al fine di tener conto degli sviluppi e dei dati scientifici ed economici più recenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo:
a)
esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle di cui al presente articolo, a causa di particolari vincoli economici riscontrati in un settore specifico in relazione al rispetto degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo;
b)
esenzioni per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo in caso di questioni di igiene e sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento di tali obiettivi;
c)
esenzioni per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo in caso di questioni ambientali che impediscano il conseguimento di tali obiettivi.
19. Entro il 1o gennaio 2034, tenendo conto dell’evoluzione dello stato dell’arte della tecnologia e dell’esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l’attuazione degli obiettivi per il 2030 di cui al presente articolo. In tale relazione valuta, anche dalla prospettiva dell’analisi del ciclo di vita degli imballaggi monouso e degli imballaggi riutilizzabili, quanto segue:
a)
la misura in cui gli obiettivi del 2030 abbiano portato a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione;
b)
la fattibilità del conseguimento degli obiettivi del 2040 sulla base dell’esperienza maturata nel conseguimento degli obiettivi per il 2030 e dell’evoluzione delle circostanze;
c)
l’importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe di cui al presente articolo; e
d)
la necessità o la pertinenza di fissare nuovi obiettivi di riutilizzo e ricarica di altre categorie di imballaggio.
La relazione della Commissione comprende una valutazione d’impatto sull’occupazione. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifica il presente articolo, in particolare gli obiettivi per il 2040. Entro dicembre 2032 gli Stati membri forniscono alla Commissione dati sulla valutazione d’impatto sull’occupazione relativa all’attuazione degli obiettivi di riutilizzo nei loro rispettivi territori nazionali. Prima di presentare i dati alla Commissione, gli Stati membri informano e consultano le parti sociali nazionali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro nei settori interessati dagli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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