Art. 31

Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo

In vigore dal 19 dic 2024
Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo 1.   Gli operatori economici di cui all’, paragrafi da 1 a 8, presentano, all’autorità competente di cui all’, una relazione contenente i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo di cui all’, per ogni anno civile. 2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti i dati. 3.   Il primo anno di riferimento per la comunicazione è l’anno civile 2030. 4.   Le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare. 5.   Le autorità competenti possono chiedere agli operatori economici di fornire tutte le informazioni supplementari necessarie per garantire l’attendibilità dei dati comunicati. 6.   Gli Stati membri rendono pubblica la relazione di cui al paragrafo 1. 7.   Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione istituisce un osservatorio europeo sul riutilizzo. L’osservatorio è responsabile di monitorare l’attuazione delle misure stabilite nel presente regolamento, di raccogliere dati sulle pratiche di riutilizzo e di contribuire allo sviluppo di migliori pratiche in materia di riutilizzo.
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