Art. 33

Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto

In vigore dal 19 dic 2024
Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto 1.   Entro il 12 febbraio 2028 i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, offrono ai consumatori l’opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo. 2.   I distributori finali informano i consumatori presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili. 3.   I distributori finali offrono i prodotti destinati a riempire un imballaggio riutilizzabile a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso. 4.   I distributori finali sono esentati dall’applicazione del presente articolo se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025. 5.   A decorrere dal 2030 i distributori finali si adoperano per offrire il 10 % dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile. 6.   Alle condizioni di cui all’, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nel paragrafo 5 del presente articolo, nella misura in cui obiettivi più ambiziosi siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all’.
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