Art. 35

Metodi di prova, misurazione e calcolo

In vigore dal 19 dic 2024
Metodi di prova, misurazione e calcolo Ai fini della conformità e della verifica della conformità degli imballaggi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza.
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