Art. 36
Presunzione di conformità
In vigore dal 19 dic 2024
Presunzione di conformità
1. I metodi di prova, misurazione e calcolo di cui all’ che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni contemplate da tali norme o da parti di esse.
2. Se i metodi di prova, misurazione e calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuati da organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (72), essi sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli imballaggi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 e agli , o a norma degli stessi, contemplate da tali norme o da parti di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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