Art. 28

Obblighi relativi alla ricarica

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi relativi alla ricarica 1.   Gli operatori economici che offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica comunicano agli utilizzatori finali quanto segue («norme relative alla ricarica»): a) i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante ricarica; b) le norme igieniche per la ricarica; c) la responsabilità dell’utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l’uso dei contenitori di cui alla lettera a). Le norme relative alla ricarica sono regolarmente aggiornate e chiaramente esposte nei locali di ricarica o altrimenti comunicate agli utilizzatori finali. 2.   Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica garantiscono che le stazioni di ricarica siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato VI, parte C, e a tutte le prescrizioni stabilite in altri atti giuridici dell’Unione per la vendita di prodotti tramite ricarica. 3.   Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica garantiscono che se imballaggi o contenitori sono messi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica, tali imballaggi e tali contenitori non siano forniti gratuitamente se gli imballaggi non soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato VI o siano forniti nell’ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione. 4.   Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall’utilizzatore finale se non rispetta le norme relative alla ricarica comunicate dall’operatore economico a norma del paragrafo 1, in particolare se gli operatori economici ritengono che il contenitore sia non igienico o non consono alla vendita di cibo o bevande. Gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che derivano dall’uso di contenitori forniti dall’utilizzatore finale. 5.   A decorrere dal 1o gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m2 si adoperano per destinare il 10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari.
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