Art. 15
Obblighi dei fabbricanti
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi dei fabbricanti
1. I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
2. Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità di cui all’ e redigono la documentazione tecnica di cui all’allegato VII.
Se la procedura di valutazione della conformità di cui all’ ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione di conformità UE ai sensi dell’.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e la dichiarazione di conformità UE nel modo seguente:
a)
nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato;
b)
nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione di imballaggi in serie continui a essere conforme al presente regolamento. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’imballaggio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche tecniche comuni o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità o la cui applicazione è verificata. I fabbricanti, se ritengono che la conformità dell’imballaggio possa essere compromessa, effettuano o fanno effettuare per loro conto una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all’.
5. I fabbricanti assicurano che sull’imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, o ancora, se le dimensioni o la natura dell’imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo del prodotto imballato.
6. I fabbricanti riportano sull’imballaggio o mediante un codice QR o altro supporto dati il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale presso cui possono essere contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati. Ove ciò non sia possibile, le informazioni prescritte sono fornite insieme con quelle rese disponibili tramite il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto e digitale di cui all’, paragrafi 1, 2, 4 o 5, o in un documento a corredo del prodotto imballato. L’indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato.
7. I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5 e 6 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altri atti giuridici dell’Unione sull’etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 12 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l’imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.
9. In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, l’obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare gli imballaggi ritenuti non conformi alle prescrizioni applicabili stabilite negli articoli da 5 a 12 o norma degli stessi non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell’11 febbraio 2025.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni stabilite negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell’autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l’autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabilite negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
11. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all’uso in ambienti industriali e sanitari.
12. Qualora la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale rientri nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale sia situato nell’Unione, la persone fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio è considerata il fabbricante ai fini del presente articolo.
Storico versioni
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