Art. 17

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 19 dic 2024
Rappresentanti autorizzati 1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. 2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i compiti seguenti: a) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica nel modo seguente: i) nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato; e ii) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato; b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi misura intrapresa in merito ai casi di non conformità dell’imballaggio che rientra nel suo mandato; c) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità; d) a seguito di una richiesta di un’autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; e) porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento. Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritto a norma degli articoli da 5 a 11 non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:40:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo