Art. 17
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 19 dic 2024
Rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i compiti seguenti:
a)
tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica nel modo seguente:
i)
nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato; e
ii)
nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato;
b)
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi misura intrapresa in merito ai casi di non conformità dell’imballaggio che rientra nel suo mandato;
c)
a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità;
d)
a seguito di una richiesta di un’autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
e)
porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.
Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritto a norma degli articoli da 5 a 11 non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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