Art. 18

Obblighi degli importatori

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi degli importatori 1.   Gli importatori immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi. 2.   Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, gli importatori assicurano che: a) sia stata eseguita dal fabbricante la procedura di valutazione della conformità di cui all’ e tale fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta agli articoli da 5 a 11 o a norma degli stessi; b) l’imballaggio sia etichettato conformemente all’; c) l’imballaggio sia corredato dei documenti prescritti; e d) il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all’, paragrafi 5 e 6. L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un imballaggio non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. 3.   Gli importatori riportano sull’imballaggio il proprio nome e la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale al quale possono esser contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati. Ove non sia possibile indicare tali informazioni sull’imballaggio, esse sono fornite tramite il supporto dati standardizzato, aperto, digitale di cui all’ o in un documento a corredo del prodotto imballato. 4.   Gli importatori garantiscono che le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altri atti giuridici dell’Unione sull’etichettatura del prodotto imballato né si confondano con esse. 5.   Gli importatori garantiscono che, mentre l’imballaggio è sotto la loro responsabilità, vuoto o contenente un prodotto, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi. 6.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l’imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate. 7.   Gli importatori tengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11 possa essere resa disponibile a dette autorità, nel modo seguente: a) nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato; e b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato. 8.   Gli importatori forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica, per dimostrare la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell’autorità nazionale. 9.   Gli importatori collaborano con l’autorità nazionale competente in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:40:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo