Art. 20

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, imballati da essi manipolati alle prescrizioni stabiliti agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi.
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