Art. 21

Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 19 dic 2024
Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’. Qualora un importatore o distributore di cui al primo comma rientri nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio all’importatore o distributore sia situato nell’Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio è considerato fabbricante ai fini dell’.
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